SERVIZI CONNESSI AL SETTORE ENERGETICO:
1. CERTIFICAZIONI ENERGETICHE PER:
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
NUOVE COSTRUZIONI
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
EFFICIENZA ENERGETICA ABBINATA AL CONTO ENERGIA
2. ESPLETAMENTO PRATICHE PER DETRAZIONI FISCALI 55%
3. PROGETTAZIONE/CONSULENZA PER ARCHITETTURA SOSTENIBILE

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Un team di professionisti esperti e qualificati esegue valutazioni specifiche e diagnosi complete di edifici complessi, utilizzando anche tecniche all’avanguardia (termografia a infrarossi mediante tecnico specificatamente abilitato al 2° livello della UNI EN 473 – ISO 9712, termo flussimetro wireless per misura della trasmittanza, test blower door di permeabilità all’aria, spessivetro laser per determinazione spessore vetro e vetrocamera), al fine di individuare i punti di dispersione termica e proporre procedure di intervento per la loro riduzione.

In tale ottica operiamo anche come consulenti per progettisti e direttori dei lavori, convinti che l’efficienza energetica e il miglioramento delle prestazioni degli edifici non solo sia un risparmio economico per l’utente finale ma soprattutto un beneficio ambientale per la collettività.
Grazie alla esperienza dei nostri tecnici, proponiamo interventi di consulenza, supporto tecnico, progettazione e realizzazione finalizzati a:

riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2
riduzione dei consumi di acqua potabile e riutilizzo delle acque per irrigazione e scarichi
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
utilizzo di materiali naturali e riciclabili
miglioramento del comfort abitativo
conseguimento della certificazione energetica


LA DIAGNOSI ENERGETICA o Energy audit degli edifici è la procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico dell’edificio o della singola unità immobiliare.La Diagnosi Energetica è lo strumento che consente di individuare quali siano le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia in termini di riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico anche sotto il profilo dei costi/benefici.

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Immagine termografia di infiltrazione d’aria da serramento

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Rilievo spessore vetri e vetrocamera con laser

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Rilievo condizioni termoigrometriche

La Diagnosi Energetica integra i dati raccolti sul campo (a seguito di sopralluoghi) con strumenti di calcolo (elaborazione di un modello matematico dell’edificio) attraverso i quali individuare e analizzare gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio o della singola unità immobiliare.
I suoi obiettivi sono quelli di:

definire il bilancio energetico dell’edificio;
individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica;
valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche;
migliorare le condizioni di comfort e di sicurezza;
ridurre le spese di gestione.

Lo strumento principale per conoscere e quindi intervenire efficacemente sulla situazione energetica di un’immobile è l’audit energetico: si tratta di un’analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso l’unità produttiva e l’esame di documenti forniti. Vengono raccolti i dati di consumo e i costi energetici ed inoltre dati sulle utenze elettriche, termiche, frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro, etc.). Su questa base si procede nella ricostruzione dei modelli energetici. Da tali modelli sarà possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo (illuminazione, condizionamento, freddo per processo e per condizionamento, aria compressa, altri servizi, aree di processo), per centro di costo, per cabina elettrica e per reparto, per fascia oraria e stagionale. La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata criticamente ed in confronto con parametri medi di consumo al fine di individuare interventi migliorativi per la riduzione dei consumi e dei costi e la valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica.

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Immagine termografia di infiltrazione di aria da struttura in legno

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Immagine termografia di infiltrazione d’aria da struttura in legno

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Analisi delle dispersioni attraverso l’involucro

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Valutazione delle priorità di intervento

DIAGNOSI ENERGETICA OBBLIGATORIA:
1. per tutte le categorie di edifici (all I , art.11 comma 3 – D.Lgs 192/05+311/06)
• nuova installazione o ristrutturazione impianto termico;
• sostituzione di generatore con Pn focolare > 100kW.
2. nella fase ispettiva presso gli utenti finali da parte dell’amministrazione ai fini del riscontro veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi (all L, art. 12 commi 12 e17; art.9 comma 4 – D.Lgs 192/2005+311/2006)
• per impianti con generatore di calore di età >15 anni;
• con generatori di Pn al focolare >350 kW.
3. edifici pubblici o ad uso pubblico (art 13 comma 1b – D.Lgs. 115/2008)
• in caso di ristrutturazione di impianti termici, compresa sostituzione dei generatori;
• ristrutturazioni edilizie di almeno 15% superficie esterna dell’involucro.
4. contratti fornitura di servizio energetico(art. 16 comma 4 e all II commi 4 e 5 – D.Lgs 115/2008)

La CERTIFICAZIONE ENERGETICA ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio, in modo da consentire al cittadino una valutazione di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell’edificio.

L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA è un documento redatto da un professionista abilitato, il certificatore energetico, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo.
Il certificato classifica gli edifici secondo la loro efficienza energetica, ossia secondo il loro consumo energetico. Come gli elettrodomestici, anche le unità immobiliari recano un’etichetta indicante a diversi colori la classe di consumo.

L’attestato di certificazione energetica ha validità per dieci anni e deve essere aggiornato quando vi siano interventi che modifichino la prestazione energetica dell’edificio o degli impianti termici.

La certificazione energetica attesta i fabbisogni energetici del fabbricato relativamente a:
• CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
• PREPARAZIONE DI ACQUA CALDA PER USI SANITARI
• CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
• ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE ( DA DEFINIRE)

L’ATTESTATO COMPRENDE:
• I DATI RELATIVI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA PROPRI DELL’EDIFICIO,
• I VALORI VIGENTI A NORMA DI LEGGE  D I VALORI DI RIFERIMENTO, PER  VALUTARE E CONFRONTARE LA PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO
• I SUGGERIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI ED ECONOMICAMENTE PIÙ CONVENIENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE

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La procedura di valutazione energetica viene svolta in modo che l’attestato di certificazione energetica degli edifici sia un documento completo che consideri tutti i fattori che determinano i consumi dell’edificio, con l’obiettivo di fornire non solo i dati dei consumi energetici, ma soprattutto soluzioni per la loro riduzione e la valutazione di costi/benefici dei possibili interventi.

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OBBLIGHI DI LEGGE
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi:
Dal 1° settembre 2007
edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
• a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
Dal 1° gennaio 2008:
contratti Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero la cui superficie utile sia inferiore  ai 1000 m2;
Dal 1° luglio 2009:
trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari, anche per pratiche di leasing.
Dal 1° luglio 2010:
contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

LE DETRAZIONI FISCALI PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO

Incentivo: riconoscimento di detrazioni d’imposta fino al 55 % delle spese sostenute entro il 31/12/2010 per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Modalità: l’incentivo è previsto come riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione diverso in relazione alla tipologia d’intervento.

Interventi incentivati. Gli interventi ammessi alla detrazione sono (DM 19/02/2007 e s.m.i.):
Interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio (con indice di prestazione energetica non superiore ai valori definiti dal DM 11/03/2008) – detrazione max 100.000,00 Euro [comma 344] • Interventi sull’involucro dell’edificio (pareti, soffitti, tetti, sostituzione finestre ecc.), rispettando i limiti sulle trasmittanze termiche U definite da DM 11/03/2008 – detrazione max 60.000,00 Euro [comma 345] • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria– detrazione max 60.000,00 Euro [comma 346] • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, (per le pompe di calore devono essere rispettati i valori di COP e EER previsti dal DM 06/08/2009 all’all. I)  – detrazione max 30.000,00 Euro [comma 347] • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione,(per le pompe di calore devono essere rispettati i valori di COP e EER previsti dal DM 06/08/2009 all’all. I)  – detrazione max 30.000,00 Euro [comma 347] • prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica ovvero di qualificazione energetica.

Per fruire delle agevolazioni non sarà necessario predisporre l’Attestato di Qualificazione Energetica (o di certificazione ove previsto) SOLO nei casi di semplice sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari per l’acqua calda sanitaria. Per tutti gli altri casi è necessario l’Attestato di Certificazione Energetica per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura fiscale correlati in qualsiasi modo all’intervento sull’edificio, sugli impianti o sulle modalità d’esercizio.

CHI PUÒ USUFRUIRNE Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone,società di capitali);
• le associazioni tra professionisti;
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
• i titolari di un diritto reale sull’immobile;
• i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
• gli inquilini;
• chi detiene l’immobile in comodato.

Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

ATTENZIONE
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.

ATTENZIONE
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il beneficio rimane invece in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
La detrazione d’imposta del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

ALIQUOTA IVA APPLICABILE
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
La Finanziaria 2009 ha prorogato fino al 2011 l’applicazione dell’Iva ridotta al 10 per cento per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. E’ fatto obbligo indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata, per usufruire della detrazione del 36 per cento sulle spese di recupero del patrimonio edilizio (anche questa prorogata fino al 2011) e per la detrazione del 55 per cento sulle spese per il risparmio energetico.
Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

RIFERIMENTI NORMATIVI
CONTENIMENTO ENERGETICO
Direttiva 2002/91/CE     Rendimento energetico nell’edilizia
DLgs 192/2005     Attuazione della direttiva 2001/91/CE
DLgs 311/2006     Disposizioni correttive e integrative al Dlgs 192/05
Direttiva 2006/32/CE     Efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici
DPR 59/2009     Attuazione del DLgs 192/05
DLgs 115/2008     Attuazione della direttiva 2006/32/CE
DPR 95/2009     Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del DLgs 192/05
DM 26/06/2009     Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

DETRAZIONI FISCALI
L 296/2006     Legge finanziaria 2007
D.M. 19/02/2007     Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente
L 244/2007     Legge finanziaria 2008
D.M. 11/03/2008     Definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione commi 344-345 art. 1 L296/06
D.M. 07/04/2008     Disposizioni in materia di detrazione per le s0pese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente
D.L 185/2008     Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
L 2/2009     Conversione del DL 185/08

AGENZIA DELLE ENTRATE
del 06/05/09     Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo di imposta nonché delle modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’ENEA
DM 06/08/2009     Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349, della L. 296/2006